Art. 109
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 109

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In vigore dal 3 mar 1961
Per la comunicazione all'interessato dei provvedimenti sul riscatto dei servizi si applica la procedura prevista dal successivo del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-109