Art. 108
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 108

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In vigore dal 3 mar 1961
Per la modificazione e per la revoca d'ufficio o su domanda degli interessati, delle deliberazioni del presidente dell'Istituto postelegrafonici relative al trattamento di quiescenza si applicano le disposizioni degli del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703. I relativi provvedimenti sono adottati dal presidente medesimo su conforme parere del Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-108