Art. 103
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656

Art. 103

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In vigore dal 3 mar 1961
I provvedimenti che dispongono nomine di personale avente titolo alla iscrizione al Fondo per il trattamento di quiescenza debbono contenere l'attestazione che il nominato abbia resa la dichiarazione circa i servizi riscattabili e quelli comunque utili per la pensione, ivi compresi i servizi militari e le campagne di guerra. Agli effetti del trattamento di quiescenza, potranno essere valutati soltanto i servizi denunziati con detta dichiarazione e l'interessato deve allegare ad essa i documenti probatori in suo possesso e fornire all'Amministrazione tutte le notizie utili ai necessari accertamenti. Qualora tali documenti non siano stati allegati alla suddetta dichiarazione, devono esser presentati entro il termine perentorio di due anni dalla data del decreto di nomina in ruolo. La decadenza non opera quando l'interessato dimostri di avere, almeno due mesi prima della scadenza del suddetto termine, richiesto in forma legale la documentazione necessaria e di non averla ottenuta.
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