Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Sez. VIII
Art. 102
130 / 139In vigore dal 3 mar 1961
Il sequestro o il pignoramento delle pensioni ed indennità che tengono luogo di pensioni e di altri assegni di quiescenza liquidati a carico del Fondo amministrato dall'Istituto postelegrafonici a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, sono eseguite presso l'Istituto medesimo.
Analogamente sono notificate le deleghe che i pensionati a carico del Fondo predetto rilasciano a norma del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi e delle pensioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
All'Istituto postelegrafonici debbono essere notificate le ritenute da effettuare mensilmente sulle pensioni a carico del Fondo di cui sopra per le quote di prezzo e per le pigioni di cui all' del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 180, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-102