Art. 101
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. VIII

Art. 101

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In vigore dal 3 mar 1961
Nel caso che un pensionato a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza sia condannato per alcuno dei reati previsti dagli articoli 183 e 184 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, la comunicazione, di cui all'art. 145 del regolamento generale approvato con regio decreto 5 settembre 1895, n. 603, sarà effettuata dal pubblico ministero all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e da questa all'Istituto postelegrafonici.
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