Art. 100
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. VIII

Art. 100

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In vigore dal 3 mar 1961
Quando vi siano fondati elementi per ritenere che siasi verificata decadenza dal diritto ai godimento della pensione o assegno continuativo o dal diritto alla indennità per una sola volta a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza, per la perdita della cittadinanza italiana, il presidente dello Istituto postelegrafonici provvede a norma degli della legge 5 maggio 1952, n. 521.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-100