Art. 1
Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. I

Art. 1

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In vigore dal 3 mar 1961
Regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali postali e telegrafici, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere. . Gli uffici locali e le agenzie che disimpegnano alcuno dei servizi postali e telegrafici in via sussidiaria ad altro ufficio coesistente nello stesso centro urbano, sono denominati succursali. Le attribuzioni degli uffici locali e delle agenzie possono anche essere limitate alla sola accettazione dei telegrammi.
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