Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 mar 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che approva le norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegratiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale; Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 120, recante variazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; Vista la legge 25 gennaio 1960, n. 4, recante modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali postali e telegrafici, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1234, che approva il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; Riconosciuta la necessità di modificare ed integrare il suddetto regolamento anche in relazione alle nuove disposizioni legislative contenute nelle citate leggi n. 120 e n. 4; Ritenuto opportuno, per ragioni di chiarezza normativa sostituire integralmente, nell'occasione, il regolamento sopra citato; Sentita la Commissione centrale per gli uffici locali; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: È approvato l'unito regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali postali e telegrafici, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere, regolamento composto di 139 articoli, visto d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà, inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - MAXIA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1961 Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 30. - VILLA
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