Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 3 nov 1961
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per: congegnatore meccanico. 2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per: elettricista impiantista a b. t.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;2012#art-2