Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, e relative tabelle, per gli operai addetti alle aziende produttrici dei manufatti in cemento, stipulato in data 18 luglio 1959 tra l'Associazione Nazionale fra i Produttori di Manufatti in Cemento e la Federazione italiana Lavoratori del Legno, Edilizia e Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), con l'assistenza della Confederazione Generale italiana, del Lavoro (C.G.I.L.); la Federazione italiana Lavoratori Costruttori e Affini (F.I.L.C.A.), con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L); la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno (Fe.N.E.A.L.), con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro (U.I.L.); ed in pari data tra la Associazione Nazionale fra i Produttori di Manufatti in Cemento e la Federazione Nazionale Lavoratori della Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L.; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, e relative tabelle, per gli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento, stipulato in data 24 luglio 1959 tra le predette organizzazioni sindacali; Vista in pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 dell'11 gennaio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi agli operai ed agli impiegati addetti alle aziende produttrici dei manufatti in cemento, del 18 luglio 1959 e del 24: luglio 1959, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici dei manufatti in cemento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1960 Registro n. 129 Atti del Governo, f. n. 91. - VILLA
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