CCNL 18 luglio 1959 per gli operai
Art. 9
9 / 101INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO
In vigore dal 30 ott 1960
L'entrata degli operai nello stabilimento sarà regolata come segue:
a) il primo segnale sarà dato 15 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro ed a questo segnale sarà aperto l'accesso allo stabilimento;
b) il secondo segnale sarà, dato 5 minuti prima dell'ora fissata, per l'inizio del lavoro;
c) il terzo segnale sarà dato all'ora fissata per l'inizio del lavoro ed a questo segnale ogni operaio deve trovarsi al suo posto in condizioni di iniziare il lavoro.
Trascorsi 5 minuti dal segnale dell'inizio del lavoro, resta in facoltà della Direzione di ammettere i ritardatari.
Al ritardatario, il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nell'azienda, semprechè il ritardo non superi la mezz'ora stessa.
La cessazione del lavoro è indicata, da due segnali; il primo dato cinque minuti prima della cessazione stessa, il secondo all'ora della cessazione.
Nessun operaio deve cessare il lavoro, nè comunque lasciare il proprio posto, prima del segnale di cessazione di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-9