Art. 57 · DECORRENZA E DURATA
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 57

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DECORRENZA E DURATA

In vigore dal 30 ott 1960
Il presente contratto decorre dal 1 luglio 1959 ed avrà durata fino al 30 settembre 1961 intendendosi successivamente a tale data tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da una delle parti due mesi prima della sua scadenza, con lettera raccomandata con R. R. Qualora le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e le loro organizzazioni periferiche dovessero stipulare, per il settore dei manufatti in cemento, contratti di lavoro contenenti condizioni normative meno onerose, queste s'intenderanno estese alle aziende che applicano il presente contratto, previa comunicazione da parte delle Associazioni degli industriali stipulanti il presente contratto, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-57