Art. 52 · PRONTO SOCCORSO
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 52

52 / 101

PRONTO SOCCORSO

In vigore dal 30 ott 1960
Le parti si richiamano alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, che dovranno essere rigorosamente osservate. In caso di infortunio sul lavoro, anche quando l'infortunio - consenta la continuazione dell'attività lavorativa, l'operaio dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso. Quando l'infortunio sul lavoro accade all'operaio comandato fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa ai più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze. Il materiale sanitario in dotazione agli stabilimenti sarà dato in consegna ad un elemento scelto fra quelli aventi maggiori attitudini, che, all'occorrenza, sarà incaricato di prestare il pronto soccorso. Al medesimo sarà fornito il testo delle istruzioni per l'uso del materia le sanitario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-52