CCNL 18 luglio 1959 per gli operai
Art. 5
5 / 101PERIODO DI PROVA
In vigore dal 30 ott 1960
L'assunzione al lavoro dell'operaio è subordinata ad un periodo prova di sei giorni di lavoro, prorogabile di comune accordo fino a 12 giorni.
Durante il periodo di prova la retribuzione non potrà essere inferiore a quella minima stabilita per la categoria per la quale l'operaio è stato assunto.
Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso nè indennità.
L'operaio che non venga confermato o che per qualsiasi motivo non intenda esserlo, lascerà senz'altro l'azienda la quale dovrà corrispondergli la retribuzione per le ore di lavoro compiuto; superato il periodo di prova l'anzianità decorrerà dal primo giorno dell'assunzione. Saranno esenti da tale periodo di prova gli operai che abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con le stesse mansioni nell'anno precedente la riassunzione.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di infortunio sul lavoro, l'operaio sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni dall'inizio dell'assenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-5