Art. 4 · AMMISSIONE AL LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 4

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AMMISSIONE AL LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

In vigore dal 30 ott 1960
Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le disposizioni di legge. Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente nell'azienda sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta, per il tempo per il quale vi restano adibite, la paga contrattuale prevista per l'uomo, per il lavoro ad economia. Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-4