Art. 35 · TRASFERIMENTI
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 35

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TRASFERIMENTI

In vigore dal 30 ott 1960
All'operaio che venga trasferito da uno stabilimento ad altro della stessa azienda, situato in diversa località e sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora sarà corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per sè e per i familiari, conviventi a carico, che con lui si trasferiscono, nonché per le masserizie. Limitatamente all'operaio l'azienda riconoscerà una speciale indennità di trasferimento, nella misura di 100 ore di retribuzione di fatto se celibe e di 200 ore se con familiari a carico. Tale indennità sarà ridotta alla metà se l'azienda provvede a procurare la disponibilità di un alloggio nel luogo di destinazione. L'operaio ha inoltre diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione del contratto di affitto, se dovute, per il massimo comunque di 3 mesi. Nel caso in cui l'operaio non accetti il trasferimento il rapporto di lavoro potrà essere risolto, previa però corresponsione della indennità prevista dall' (indennità di anzianita). Se il luogo di destinazione si trova in zona riconosciuta malarica, accertati i motivi di salute che impediscono all'operaio di trasferirsi in detta zona, il mancato raggiungimento della sede, non potrà in tal caso costituire motivo di licenziamento.
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