CCNL 18 luglio 1959 per gli operai
Art. 25
25 / 101LAVORO A COTTIMO
In vigore dal 30 ott 1960
Nel caso che l'azienda disponga il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, valgono le norme di cui appresso.
Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da consentire all'operaio di normale capacità ed operosità, nei periodi normalmente considerati, il conseguimento di un utile non inferiore al 10% del minimo di paga base.
Tale condizione si presume adempiuta quando un complesso di operai lavoranti a cottimo, con la medesima tariffa di cottimo riferita alla stessa lavorazione, nei periodi sopra indicati, abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 10%.
Nel caso in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo contrattuale di cui sopra per ragioni indipendenti dalle sue capacità o volontà, il suo guadagno di cottimo verrà integrato fino al raggiungimento di detto minimo.
Agli operai interessati dovranno essere comunicate per affissione, all'inizio del lavoro, le relative tariffe di cottimo.
La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi sarà fatta dall'azienda, agli operai che vi hanno lavorato, in misura proporzionale ai rispettivi minimi di paga base ed al numero complessivo delle ore singolarmente prestate nella esecuzione del lavoro a cottimo.
L'operaio che lavora a cottimo alle dipendenze di una azienda non può assumere in proprio altri operai direttamente da lui retribuiti.
Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non avrà diritto al mantenimento dell'utile di cottimo, salvo il caso in cui restando inalterate le condizioni di lavoro l'azienda richieda il mantenimento della stessa produzione individuale.
Eventuali controversie nell'applicazione delle norme contenute nel presente articolo, saranno esaminate secondo la procedura, per la risoluzione delle controversie di lavoro di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-25