Art. 22 · CONTEGGIO DELLA PAGA
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 22

22 / 101

CONTEGGIO DELLA PAGA

In vigore dal 30 ott 1960
CONTEGGIO DELLA PAGA - La paga sarà effettuata secondo le consuetudini aziendali a settimana, a quattordicina, a quindicina od a mese, mediante buste od altri stampati individuali su cui saranno specificati i singoli elementi che la compongono, nonché le eventuali trattenute che gravano su di essa. Nel caso in cui la paga sia effettuata a quattordicina, quindicina o mese, su richiesta dell'operaio, a secondo le consuetudini aziendali, dovranno essere corrisposti congrui acconti non superiori al 90% della retribuzione maturata. La paga dovrà essere materialmente liquidata ai singoli periodi non oltre 7 giorni di calendario dalla data di scadenza dei periodi a cui si riferisce. Nel caso in cui l'operaio presti la sua opera fuori dello stabilimento, l'azienda provvederà a che la paga gli venga corrisposta regolarmente come per gli altri operai, senza perdita di ore lavorative. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sulla busta paga, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento. Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dall'operaio entro 3 giorni da quello di paga affinche l'azienda possa provvedere al più presto al regolamento dell'eventuale differenza. Le differenze segnalate dopo tale periodo, saranno regolate con la paga del periodo successivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-22