CCNL 18 luglio 1959 per gli operai
Art. 21
21 / 101LAVORO A TURNO
In vigore dal 30 ott 1960
L'azienda potrà stabilire dei turni di lavoro.
Gli operai dovranno prestare l'opera loro ne turno loro stabilito.
Essi potranno essere avvicendati in turni anche ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte.
Per il lavoro eseguito in ore notturne comprese in turni periodici, non competono all'operaio le percentuali di maggiorazione previste dall' per il lavoro notturno.
Considerato peraltro il disagio risentito dagli operai che lavorano nei suddetti turni, sulla retribuzione degli stessi sarà applicata una maggiorazione in ragione dell'8% per le ore lavorate di notte.
Restano ferme le norme previste dagli per quanto riguarda, il riposo settimanale ed i giorni festivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-21