Art. 44 · DECORRENZA E DURATA
CCNL

Art. 44

101 / 101

DECORRENZA E DURATA

In vigore dal 30 ott 1960
Il presente contratto ha decorrenza dal 1 luglio 1959 con validità sino al 20 settembre 1961 e s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdetto da una delle parti contraenti tre mesi prima dalla data della sua scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-44