Art. 43 · ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI CONTRATTI - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
CCNL

Art. 43

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ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI CONTRATTI - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 30 ott 1960
ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI CONTRATTI - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Il presente contratto annulla e sostituisce dalla data della sua applicazione, i contratti preesistenti per le categorie di impiegati cui si riferisce la regolamentazione del contratto stesso. Le disposizioni di cui ai presente contratto, nell'ambito di ciascuno degli istituti stessi, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli già acquisite dall'impiegato. Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge e gli accordi interconfederaliArt. 44.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-43