Art. 38 · CONTROVERSIE
CCNL

Art. 38

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CONTROVERSIE

In vigore dal 30 ott 1960
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni degli Industriali e dei lavoratori per esperire il tentativo di conciliazione delle parti. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito entro 15 giorni. dalla data di ricevimento della richiesta avanzata dall'Associazione sindacale proponente. Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione di cui sopra, resta salva la facoltà di esperire, per le controversie individuali, il tentativo di conciliazione tra la Direzione dell'azienda e la Commissione interna. Per le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto sarà esperito un tentativo di conciliazione da parte delle competenti Associazioni locali o, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-38