CCNL
Art. 25
82 / 101PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
In vigore dal 30 ott 1960
Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio:
- mesi due per gli impiegati di 1ª categoria;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di 2ª categoria;
- mesi uno per gli impiegati di 3ª categoria;
b) per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio, e non i 10:
- mesi tre: per gli impiegati di l' categoria;
- mesi due per gli impiegati di 2ª categoria;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di 3ª categoria;
c) per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:
- mesi quattro per gli impiegati di 1ª categoria - mesi tre per gli impiegati di 2ª categoria;
- mesi due per gli impiegati di 3ª categoria.
I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l'altra parte a una indennità equivalente all'importo del trattamento economico che sarebbe spettato per il preavviso da computarsi sugli stessi elementi considerati per la liquidazione dell'indennità di anzianità.
L'Azienda ha diritto di ritenere su quanto dovuto all'impiegato l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso da questo eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, va computato nell'anzianità agli effetti della indennità di anzianità.
La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso l'azienda concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabiliti dall'azienda in rapporto alle proprie esigenze.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-25