Art. 24 · ASPETTATIVA
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Art. 24

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ASPETTATIVA

In vigore dal 30 ott 1960
All'impiegato che ne faccia richiesta può essere concessa una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto. L'impiegato che alla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è considerato dimissionario. L'azienda qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificata la concessione, può invitare l'impiegato a riprendere servizio nel termine di 15 giorni. L'impiegato che non ottemperi all'invito si considera dimissionario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-24