CCNL
Art. 22
79 / 101TRASFERIMENTO
In vigore dal 30 ott 1960
Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto con un preavviso di venti giorni. L'impiegato trasferito, quando il trasferimento porta come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, conserva, se più favorevole, il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni nella sede di origine, e che non ricorrano nella nuova destinazione.
L'impiegato che non accetta il trasferimento se licenziato ha diritto al preavviso ed all'indennità di anzianità prevista dagli del presente contratto.
Qualora l'impiegato peraltro comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute, l'azienda esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località, dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento.
All'impiegato trasferito, sempre che tale trasferimento comporti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l'importo previamente concordato con l'Azienda, delle spese per il trasporto delle masserizie e, limitatamente alla durata del viaggio per se e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, il rimborso, previamente concordato nei limiti normali, delle spese di viaggio (I classe per gli impiegati di prima e di seconda categoria, II classe per gli impiegati di terza categoria) di vitto e di eventuale alloggio in aggiunta gli sarà corrisposto:
- Se celibe: un'indennità di trasferimento commisurata a dodici giorni di retribuzione globale.
- Se capo famiglia: un'indennità di trasferimento commisurata a venti giorni di retribuzione globale.
Verrà inoltre corrisposta dall'azienda una indennità supplementare pari all'importo di due giornate di retribuzione globale per ogni componente il nucleo familiare che con lui si trasferisce.
Qualora, per effetto del trasferimento all'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
All'impiegato che viene trasferito per esigenze della azienda e che entro quattro anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio per sè e i familiari e delle spese per il trasporto delle masserizie purchè il rientro avvenga entro tre mesi dalla, risoluzione del rapporto i impiego.
Il pagamento del sopra citato indennizzo sarà effettuato, da parte dell'azienda, a comprovata, dimostrazione dell'avvenuto rientro dell'ex impiegato nella sede di origine entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego.
Norma transitoria. - Tenuto conto della situazione contingente, qualora l'impiegato dovesse sostenere nella nuova destinazione maggiori oneri per canoni di locazione, dovranno intervenire fra azienda ed impiegato particolari accordi per l'indennizzo da corrispondere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-22