Art. 20 · SERVIZIO MILITARE
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Art. 20

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SERVIZIO MILITARE

In vigore dal 30 ott 1960
Per i chiamati e i richiamati alle armi valgono le norme di legge. L'impiegato chiamato alle armi per obbligo di leva ha diritto, qualora abbia maturato presso la stessa Azienda una anzianità di almeno un anno, al computo del periodo trascorso in servizio di leva ai fini della indennità di anzianità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-20