CCNL
Art. 2
59 / 101DOCUMENTI
In vigore dal 30 ott 1960
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
la carta da id entità o altro documento equipollente;
il libretto di lavoro;
I documenti atti a comprovare l'eventuale diritto agli assegni familiari;
la tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie ed il libretto personale.
I documenti comprovanti il diritto all'assistenza malattia.
Nel corso del rapporto di lavoro l'impiegato deve documentare ogni variazione agli effetti del suo diritto agli assegni familiari.
L'azienda deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L'impiegato è tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza ed il suo domicilio ed a notificarne i successivi cambiamenti.
Cessato il rapporto di lavoro, l'azienda deve restituire all'impiegato che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-2