CCNL
Art. 17
74 / 101TREDICESIMA MENSILITÀ
In vigore dal 30 ott 1960
L'azienda è tenuta a corrispondere all'impiegato, in occasione della ricorrenza natalizia una 13ª mensilità di importo ragguagliato all'intera retribuzione mensile di fatto percepita dall'impiegato stesso.
La corresponsione deve avvenire normalmente non oltre la vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.
La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.
Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-17