Art. 15 · TRATTAMENTO DI MALATTIA
CCNL

Art. 15

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TRATTAMENTO DI MALATTIA

In vigore dal 30 ott 1960
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia. L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento e la azienda deve ricevere entro 3 giorni il relativo certificato medico. Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia, all'impiegato non in prova, oltre alla conservazione del posto per i periodi sotto indicati spetta il seguente trattamento economico ragguagliato alla retribuzione mensile di fatto percepita dall'impiegato: 1) per l'anzianità di servizio fino a 2 anni compatibilità conservazione del posto per mesi 5 e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi due mesi e del 50% per gli altri tre mesi; 2) per l'anzianità di servizio da oltre 2 e fino a 5 anni compiuti: conservazione del posto per mesi 6 e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi tre mesi e del 50% per gli altri tre mesi; 3) per anzianità di servizio da oltre 5 anni e fine a 10 anni compiuti: conservazione del posto per mesi 7 e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi tre mesi e mezzo e del 50% per gli altri tre mesi e mezzo; 4) per anzianità di servizio superiore ai 10 anni: conservazione del posto per mesi 9 e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi 4 mesi e mezzo e del 50% per gli altri 4 mesi e mezzo. Uguale trattamento spetta all'impiegato in periodo di preavviso e sino alla scadenza del preavviso stesso. Alla scadenza dei termini indicati, l'azienda, se procede al licenziamento dell'impiegato, gli deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso a quella di anzianità prevista dagli . Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il rapporto di impiego con diritto alla sola indennità di cui all' del presente contratto. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda ai licenziamento il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e dell'indennità di anzianità. All'impiegato in prova colpito da malattia non compete il trattamento di cui sopra. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato valgono le norme e gli accordi vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-15