CCNL
Art. 14
71 / 101FERIE
In vigore dal 30 ott 1960
;
L'impiegato ha diritto, dopo il primo anno compiuto di servizio prestato e per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione pari a:
15 giorni lavorativi in caso di anzianità da 1 fino a 3 anni compiuti;
18 giorni lavorativi in caso di anzianità da oltre 3 anni fino a 10 anni compiuti;
22 giorni lavorativi in caso di anzianità da oltre 10 anni fino a 18 anni compiuti;
26 giorni lavorativi in caso di anzianità oltre i 18 anni fino ai 25 anni compiuti;
28 giorni lavorativi in caso di anzianità oltre i 25 anni compiuti.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo.
Nel fissare l'epoca delle ferie sarà tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desiderata dell'impiegato.
La risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
In caso di risoluzione del rapporto di impiego nel corso dell'anno, all'impiegato non in prova, saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'indennità sostitutiva per il mancato godimento delle ferie, per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda.
L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.
Nel caso che l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede come per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse. A tale effetto, l'impiegato sarà tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato nella località dichiarata.
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie: in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-14