CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi
Art. 9
112 / 151ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 21 ott 1960
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l'orario massimo di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di lavoro e le 10 ore giornaliere e le 60 ore settimanali per i lavoratori aventi mansioni discontinue.
Tuttavia ciascuna ora di lavoro prestato oltre le 44 ore e fino alle 48 ore settimanali dai lavoratori a regime normale di lavoro e oltre le 55 ore e fino alle 60 ore settimanali dai lavoratori aventi mansioni discontinue, verrà compensata in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione del 50% della quota oraria di retribuzione globale.
L'orario di lavoro deve essere distribuito in modo da lasciare libero il lavoratore nel pomeriggio del sabato.
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato.
Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di dette giorno possono essere recuperate a regime normale negli ultimi giorni della settimana, purchè non si superino le 9 ore giornaliere e le 48 settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato negli altri giorni della settimana, non potrà avvenire oltre le 8 ore giornaliere.
Per il lavoratore, la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai dell'officina, può essere adottata ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-9-3