Art. 8 · PASSAGGIO DALLA QUALIFICA SPECIALE (EQUIPARATI ) ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati

Art. 8

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PASSAGGIO DALLA QUALIFICA SPECIALE (EQUIPARATI ) ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA

In vigore dal 21 ott 1960
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA SPECIALE (EQUIPARATI) ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA In caso di passaggio dell'equiparato alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'equiparato avrà diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento, di una, maggiore anzianità convenzionale come impiegato, pari a 8 mesi per ogni due anni compiuti di anzianità con la qualifica di equiparato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-8-2