Art. 6 · APPRENDISTATO E ISTRUZIONE PROFESSIONALE
CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 6

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APPRENDISTATO E ISTRUZIONE PROFESSIONALE

In vigore dal 21 ott 1960
Sono considerati apprendisti tutti i lavoratori di ambo i sessi assunti in età fra i 14 e i 20 anni - secondo le norme stabilite dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 - allo scopo di acquisire la capacità necessaria per diventare, mediante addestramento, operaio qualificato. La durata del periodo di apprendistato è stabilita come segue: I Gruppo uomini: attività produttive appartenenti alle seguenti categorie: mobili, bigliardi, carpenteria navale, serramenti e infissi, aste e cornici, carri e Carrozze, botti e fusti: a) assunti in età dal 14° anno compiuto al compimento del 16° anno: 5 anni; b) assunti in età dal 16° anno compiuto in poi: 4 anni; II Gruppo uomini: attività produttive appartenenti alle altre categorie merceologiche non contemplate al primo gruppo: a) assunti in età dal 14° anno compiuto al compimento del 16° anno: 4 anni; b) assunti in età dal 16° anno compiuto in poi: 8 anni. Donne appartenenti a qualsiasi attività produttiva: 8 anni. La retribuzione sarà determinata per gli uomini in percentuale sulla paga base dell'operaio qualificato di età pari a quella che l'apprendista maturerà al termine del periodo prestabilito di apprendistato per il raggiungimento della qualifica, e per le donne in percentuale sulla paga base delle donne di seconda categoria di età superiore ai 20 anni, tenendo conto dei seguenti scaglioni di anzianità: I Gruppo - uomini: Assunti in eta Assunti in età dal 14° al 16° anno dal 16° anno in poi 1° semestre......... 30% 1° semestre....... 30% 2° "......... 33% 2° "....... 33% 3° "......... 35% 3° "....... 35% 4° "......... 40% 4° "....... 40% 5° "......... 45% 5° "....... 50% 6° "......... 50% 6° "....... 60% 7° "......... 60% 7° "....... 75% 8° "......... 70% 8° "....... 90% 9° "......... 80% 10° "......... 90% II. Gruppo - uomini: Assunti in eta Assunti in età dal 14° al 16° anno dal 16° anno in poi 1° semestre......... 30% 1° semestre...... 30% 2° "......... 33% 2° "...... 33% 3° "......... 35% 3° "...... 40% 4° "......... 40% 4° "...... 50% 5° "......... 50% 5° "...... 65% 6° "......... 60% 6° "...... 85% 7° "......... 75% 8° "......... 90% Donne (per qualsiasi eta di assunzione): 1° semestre......... 30% 2° "......... 33% 3° "......... 40% 4° "......... 50% 5° "......... 65% 6° "......... 85% (Comunque la retribuzione relativa dovrà risultare inferiore di almeno il 4% rispetto alla retribuzione della donna di pari eta). Sarà inoltre corrisposta la indennità di contingenza rispettivamente vigente per il manovale comune e per la donna di 3ª categoria di pari età degli apprendisti. Per il completamento della regolamentazione dell'apprendistato si provvederà con accordi successivi entro 3 mesi dalla data del presente accordo. Detti accordi formeranno parte integrante del presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-6