CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai
Art. 6
6 / 151APPRENDISTATO E ISTRUZIONE PROFESSIONALE
In vigore dal 21 ott 1960
Sono considerati apprendisti tutti i lavoratori di ambo i sessi assunti in età fra i 14 e i 20 anni - secondo le norme stabilite dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 - allo scopo di acquisire la capacità necessaria per diventare, mediante addestramento, operaio qualificato.
La durata del periodo di apprendistato è stabilita come segue:
I Gruppo uomini: attività produttive appartenenti alle seguenti categorie: mobili, bigliardi, carpenteria navale, serramenti e infissi, aste e cornici, carri e Carrozze, botti e fusti:
a) assunti in età dal 14° anno compiuto al compimento del 16° anno: 5 anni;
b) assunti in età dal 16° anno compiuto in poi: 4 anni;
II Gruppo uomini: attività produttive appartenenti alle altre categorie merceologiche non contemplate al primo gruppo:
a) assunti in età dal 14° anno compiuto al compimento del 16° anno: 4 anni;
b) assunti in età dal 16° anno compiuto in poi: 8 anni.
Donne appartenenti a qualsiasi attività produttiva: 8 anni.
La retribuzione sarà determinata per gli uomini in percentuale sulla paga base dell'operaio qualificato di età pari a quella che l'apprendista maturerà al termine del periodo prestabilito di apprendistato per il raggiungimento della qualifica, e per le donne in percentuale sulla paga base delle donne di seconda categoria di età superiore ai 20 anni, tenendo conto dei seguenti scaglioni di anzianità:
I Gruppo - uomini:
Assunti in eta Assunti in età
dal 14° al 16° anno dal 16° anno in poi
1° semestre......... 30% 1° semestre....... 30%
2° "......... 33% 2° "....... 33%
3° "......... 35% 3° "....... 35%
4° "......... 40% 4° "....... 40%
5° "......... 45% 5° "....... 50%
6° "......... 50% 6° "....... 60%
7° "......... 60% 7° "....... 75%
8° "......... 70% 8° "....... 90%
9° "......... 80%
10° "......... 90%
II. Gruppo - uomini:
Assunti in eta Assunti in età
dal 14° al 16° anno dal 16° anno in poi
1° semestre......... 30% 1° semestre...... 30%
2° "......... 33% 2° "...... 33%
3° "......... 35% 3° "...... 40%
4° "......... 40% 4° "...... 50%
5° "......... 50% 5° "...... 65%
6° "......... 60% 6° "...... 85%
7° "......... 75%
8° "......... 90%
Donne (per qualsiasi eta di assunzione):
1° semestre......... 30%
2° "......... 33%
3° "......... 40%
4° "......... 50%
5° "......... 65%
6° "......... 85%
(Comunque la retribuzione relativa dovrà risultare inferiore di almeno il 4% rispetto alla retribuzione della donna di pari eta).
Sarà inoltre corrisposta la indennità di contingenza rispettivamente vigente per il manovale comune e per la donna di 3ª categoria di pari età degli apprendisti.
Per il completamento della regolamentazione dell'apprendistato si provvederà con accordi successivi entro 3 mesi dalla data del presente accordo. Detti accordi formeranno parte integrante del presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-6