Art. 53 · INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 53

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INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 21 ott 1960
INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli all'operaio attualmente in servizio, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-53