Art. 5 · PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO ALLA CATEGORIA SPECIALE
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi

Art. 5

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PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO ALLA CATEGORIA SPECIALE

In vigore dal 21 ott 1960
In caso di passaggio alla categoria speciale nella stessa azienda, l'operaio ha diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto ex novo, con la nuova qualifica e con il riconoscimento inoltre di una maggiore anzianità convenzionale, ai soli effetti del computo della indennità di anzianità in caso di licenziamento, pari al 30% dell'anzianità maturata con la qualifica di operaio nella stessa azienda. Agli effetti delle ferie, malattia, preavviso di licenziamento e di dimissioni indennità di anzianità in caso di dimissioni, l'anzianità di servizio maturata come operaio verrà computata per il 40%.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-5-3