Art. 5 · VISITA MEDICA
CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 5

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VISITA MEDICA

In vigore dal 21 ott 1960
L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda prima della assunzione in servizio. Durante il rapporto di lavoro l'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda in relazione a pericoli di contagio: in questo caso l'operaio potrà richiedere copia del referto medico. Potrà ugualmente essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda durante il rapporto di lavoro l'operaio che contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che ritenga incompatibili, per la maggiore gravosità, con la propria idoneità fisica.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-5