Art. 48 · INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi

Art. 48

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INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 21 ott 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto decorre dal 1 luglio 1959 e avrà durata sino al 31 dicembre 1961. Esso sarà rinnovabile di anno in anno se non verrà disdetto da una delle parti 3 mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata con R. R. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia sostituito da successivo contratto nazionale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-48-3