Art. 46 · PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi

Art. 46

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PERMESSI PER CARICHE SINDACALI

In vigore dal 21 ott 1960
Ai lavoratori che sono membri di Organi Direttivi Confederali, delle Federazioni Nazionali di categoria e dei Sindacati Provinciali e Comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle già citate Organizzazioni, tramite le Associazioni territoriali degli Industriali, all'Azienda, cui il lavoratore appartiene.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-46-3