Art. 46 · INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati

Art. 46

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INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

In vigore dal 21 ott 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche quando siano disgiunte si considerano costituenti un unico istituto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-46-2