CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati
Art. 46
101 / 151INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
In vigore dal 21 ott 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche quando siano disgiunte si considerano costituenti un unico istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-46-2