Art. 45 · INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 45

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INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In vigore dal 21 ott 1960
In caso di morte dell'operaio l'indennità di licenziamento di cui all' sarà corrisposta in base alle disposizioni dell'art. 2122 C.C.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-45