CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai
Art. 45
45 / 151INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
In vigore dal 21 ott 1960
In caso di morte dell'operaio l'indennità di licenziamento di cui all' sarà corrisposta in base alle disposizioni dell'art. 2122 C.C.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-45