Art. 43 · CERTIFICATO DI LAVORO
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi

Art. 43

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CERTIFICATO DI LAVORO

In vigore dal 21 ott 1960
Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'Azienda, dovrà consegnare al lavoratore che ne rilascerà ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati. Ai sensi dell'art. 2124 del Codice Civile, l'azienda dovrà rilasciare al lavoratore, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempre che non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate. Nel caso in cui l'azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare i documenti, essa dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva allo stesso di giustificazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-43-3