CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati
Art. 42
97 / 151ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
In vigore dal 21 ott 1960
All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali è concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianità non però agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilità è del godimento delle ferie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-42-2