CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi
Art. 41
144 / 151INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 21 ott 1960
Al lavoratore dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennità di anzianità per il licenziamento di cui all':
50 per cento per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti; 100 per cento per anzianità di servizio superiore a 5 anni.
L'intera indennità di anzianità per licenziamento è dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60°, anno di età, se uomo, e del 55° anno di età, se donna, o per malattia od infortunio, nonché alle impiegate dimissionarie per matrimonio gravidanza e puerperio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-41-3