CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi
Art. 40
143 / 151INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 21 ott 1960
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non causato da provvedimento disciplinare, al lavoratore compete per l'anzianità maturata successivamente all'attribuzione della qualifica di appartenente alla categoria speciale, e in ogni caso non prima del 1 gennaio 1945, una indennità nella misura di 15/30 della retribuzione mensile per ciascun no degli anni di anzianità di servizio fino al 31 dicembre 1956 e di 20/30 per ciascuno degli anni di anzianità di servizio prestato successivamente al 1 gennaio 1957.
La liquidazione dell'indennità verrà fatta in base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Trascorso il primo anno di servizio la frazione verrà conteggiata per dodicesimi.
Ai fini dell'indennità di cui al presente articolo, la anzianità di servizio maturata anteriormente alla data di attribuzione della qualifica di appartenente alla categoria speciale sarà considerata utile nella misura del 30%, come da .
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato, nonché l'indennità di contingenza.
Se il lavoratore è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo anno, o, se il lavoratore non abbia compiuto un anno di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-40-3