Art. 32 · RECLAMI SULLA PAGA
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi

Art. 32

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RECLAMI SULLA PAGA

In vigore dal 21 ott 1960
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata, sulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta dovrà essere fatto all'atto del pagamento; il lavoratore che non vi provveda perde ogni diritto di reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa. Gli eventuali errori di calcolo dovranno essere contestati dal lavoratore entro e non oltre quinto giorno da quello della corresponsione della retribuzione affinché il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al conguaglio delle eventuali differenze. I reclami per gli eventuali errori concernenti gli elementi che compongono la retribuzione dovranno essere resi noti dal lavoratore alla direzione dell'azienda al più presto possibile.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-32-3