CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati
Art. 30
85 / 151INDENNITÀ MANEGGIO DENARO - CAUZIONE
In vigore dal 21 ott 1960
L'impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di danaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 6% del minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza, e della indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di Credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-30-2