CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai
Art. 29
29 / 151TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO SUL LAVORO
In vigore dal 21 ott 1960
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA
E DI INFORTUNIO SUL LAVORO
L'assenza in caso di malattia deve essere comunicata dall'operaio alla direzione dell'Azienda entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza salvo casi di giustificato comprovato impedimento.
Alla comunicazione dovrà fare seguito, da parte dell'operaio, l'invio del certificato medico attestante la malattia.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia dell'operaio da un medico di sua fiducia.
In caso di malattia, l'operaio non in prova avrà diritto alla conservazione del posto, nel periodo di 12 mesi consecutivi, per un massimo di:
6 mesi, se ha una anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti;
8 mesi, se ha una anzianità di servizio superiore ai 10 anni compiuti.
Ove l'operaio si ammali più volte nel corso di 12 mesi consecutivi i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto di cui al precedente comma.
L'operaio posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine massimo di conservazione del posto risultante dalle norme precedenti, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o dei suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto corrispondendo all'operaio stesso la liquidazione delle indennità relative, come in caso di licenziamento.
Analogamente nel caso in cui la malattia perduri oltre il termine di cui sopra, l'operaio che non sia in condizioni di riprendere il lavoro, potrà richiedere la risoluzione del rapporto con diritto alla indennità di dimissione nella misura prevista, nell' del presente contratto (100% dell'indennità di licenziamento).
L'operaio che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia, non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.
Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera, e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorati va, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accade all'operaio in lavoro fuori dello stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso procurando le dovute testimonianze.
Durante la degenza dovuta a causa, di infortunio sul lavoro, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di:
6 mesi, se ha una anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti;
8 mesi, se ha una anzianità di servizio superiore ai 10 anni compiuti.
Nel caso di superamento di detto termine massimo di conservazione del posto, il rapporto di lavoro potrà essere risolto dal datore di lavoro, o su richiesta, dell'operaio, rispettivamente con le stesse modalità ed indennità di cui ai comma 7 ed 8 del presente articolo.
L'operaio infortunato che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-29