Art. 28 · TREDICESIMA MENSILITÀ
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi

Art. 28

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TREDICESIMA MENSILITÀ

In vigore dal 21 ott 1960
A norma di quanto stabilito dall' dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla intera retribuzione di fatto percepita dal lavoratore stesso. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla, vigilia(di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro, durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare, della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero. Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-28-3