Art. 28 · CONGEDO MATRIMONIALE
CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai

Art. 28

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CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 21 ott 1960
Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato in materia in data 31 maggio 1941. In base a tale accordo gli operai di ambo i sessi hanno diritto in occasione di matrimonio ad un periodo di congedo della durata di 8 giorni consecutivi con il compenso previsto al predetto accordo. In aggiunta al trattamento di cui sopra saranno corrisposte ai lavoratori interessati 8 ore di retribuzione complessiva. Tale maggiore concessione sarà peraltro riassorbita in caso di eventuali miglioramenti delle disposizioni vigenti fino al pareggiamento. Il congedo matrimoniale di cui sopra non potrà essere computato sul periodo delle ferie annuali nè potrà essere considerato in tutto o in parte come periodo di preavviso di licenziamento. La richiesta, del congedo deve essere avanzata - salvo casi eccezionali - dall'operaio con un preavviso di alieno sei giorni. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro i trenta giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-28