CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati
Art. 26
81 / 151TREDICESIMA MENSILITÀ
In vigore dal 21 ott 1960
A norma di quanto stabilito dall' dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda è tenuta a corrispondere all'impiegato, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla intera retribuzione di fatto percepita, dall'impiegato stesso.
La corresponsione deve avvenire normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego, durante
il corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto a tanti
dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso la azienda.
Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-26-2